{"id":145,"date":"2021-09-09T15:46:10","date_gmt":"2021-09-09T13:46:10","guid":{"rendered":"https:\/\/opl245papers.quivi.it\/?post_type=storie&#038;p=145"},"modified":"2022-01-11T12:17:01","modified_gmt":"2022-01-11T11:17:01","slug":"nigeria-contro-jp-morgan-un-processo-da-875-milioni-di-dollari","status":"publish","type":"storie","link":"https:\/\/opl245papers.org\/it\/storie\/nigeria-contro-jp-morgan-un-processo-da-875-milioni-di-dollari\/","title":{"rendered":"Nigeria contro JP Morgan, un processo da 875 milioni di dollari"},"content":{"rendered":"<section>\n            <div class=\"lg:text-36 text-30 texgyreheros-cn-regular uppercase\"><p><span style=\"font-weight: 400;\">Il processo comincer\u00e0 a Londra nel 2022: la Nigeria contesta alla banca l\u2019autorizzazione di diversi pagamenti verso Malabu, nonostante i sospetti circa la natura delle operazioni. Ruolo chiave nell\u2019approvazione lo gioca il discusso ex ministro Adoke Bello.<\/span><\/p>\n<\/div>\n    <\/section>\n\n<section>\n            <div class=\"underline-a lg:text-22 text-19\"><p align=\"left\">di Lorenzo Bagnoli<\/p>\n<p align=\"left\">Editing: Luca Rinaldi<\/p>\n<\/div>\n    <\/section>\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/opl245papers.quivi.it\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/jp-morgan-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-226\" srcset=\"https:\/\/opl245papers.org\/it\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/jp-morgan-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/opl245papers.org\/it\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/jp-morgan-300x169.jpg 300w, https:\/\/opl245papers.org\/it\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/jp-morgan-768x432.jpg 768w, https:\/\/opl245papers.org\/it\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/jp-morgan-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/opl245papers.org\/it\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/jp-morgan.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n<section>\n            <div class=\"underline-a lg:text-22 text-19\"><p align=\"left\">A febbraio del 2022 comincer\u00e0 la prossima saga giudiziaria europea collegata al pagamento della licenza Opl 245. Durer\u00e0 sei settimane e avr\u00e0 luogo presso la sezione commerciale della Corte suprema di Londra, dove la Repubblica federale della Nigeria contesta all\u2019ufficio londinese di JP Morgan Chase di aver effettuato dal conto a suo nome alcune transizioni dal valore complessivo di 875 milioni di dollari tra il 2011 e il 2013. Destinataria dei pagamenti in Nigeria era la Malabu Oil &amp; Gas. Gli avvocati del Paese africano ritengono che la banca abbia approvato i pagamenti nonostante fosse consapevole dell\u2019impiego dubbio dei soldi. \u00abI pagamenti richiesti &#8211; scrivono i legali nigeriani &#8211; erano parte di uno schema corruttivo attraverso il quale il governo nigeriano sarebbe stato derubato\u00bb. L\u2019azione civile insiste sull\u2019omesso controllo che sarebbe stato commesso da JP Morgan ai danni della Nigeria.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"left\">La pena richiesta per la banca \u00e8 la restituzione degli 875 milioni di dollari al Paese africano. \u00abNel periodo da settembre 2008 ad agosto 2013, l\u2019imputato (JP Morgan, ndr) \u00e8 venuto a conoscenza di fatti e questioni che avrebbero indotto un banchiere ragionevole e onesto a ritenere che esistesse una reale possibilit\u00e0 che il querelante (la Repubblica federale della Nigeria, ndr) fosse stato truffato, e quindi [avrebbe dovuto] astenersi dall\u2019effettuare il pagamento\u00bb. Il procedimento contro JP Morgan \u00e8 stato intentato dalla Nigeria nel 2017.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"left\">L\u2019istituto di credito nel 2018 aveva chiesto un giudizio abbreviato oppure l\u2019archiviazione, ma i giudici della Corte d\u2019appello londinese a maggio 2021 hanno deciso per il rinvio a giudizio: \u00abLa banca imputata non \u00e8 stata in grado di dimostrare che il ricorrente (la Repubblica federale della Nigeria, ndr) non ha possibilit\u00e0 di successo\u00bb, ha dichiarato il giudice Andrew Burrows.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"left\">Dato che il procedimento in Gran Bretagna non riguarda il reato di corruzione internazionale ma \u00e8 una disputa civile, prosegue senza essere intaccato dall\u2019assoluzione con formula piena che gli imputati del processo Opl 245 hanno ottenuto in primo grado a Milano. Il verdetto d\u2019appello, richiesto dalla procura meneghina e dalla Nigeria, parte civile nello stesso processo, \u00e8 atteso nel 2022.<\/p>\n<\/div>\n    <\/section>\n\n<section>\n            <div class=\"lg:text-36 text-30 texgyreheros-cn-regular uppercase\"><p align=\"left\">L\u2019accordo risolutivo di aprile 2011<\/p>\n<\/div>\n    <\/section>\n\n<section>\n            <div class=\"underline-a lg:text-22 text-19\"><p align=\"left\">I negoziati per l\u2019acquisizione (senza gara) della licenza decennale di prospicienza petrolifera Opl 245 valida per i giacimenti offshore di Zabazaba ed Etan, a largo delle coste della Nigeria, si \u00e8 chiusa il 29 aprile 2011 con la firma di un accordo di risoluzione tra Eni, Shell e il governo nigeriano.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"left\">Quell\u2019accordo dell\u2019aprile 2011 &#8211; il <a href=\"https:\/\/aleph.occrp.org\/entities\/63100774.7127fafab9914ee67021c4df2357a09566aec81a#page=3&amp;mode=view\">\u201cFGN Resolution Agreement\u201d<\/a>, l\u2019accordo di risoluzione con il governo nigeriano &#8211; ha sbloccato automaticamente il pagamento di 1,092 miliardi di dollari, di cui 112 milioni di dollari provenienti da Shell e 980 milioni di dollari da Eni, in favore della Repubblica federale della Nigeria. In questo modo, Eni e Shell sono diventate proprietarie, ciascuna al 50%, della licenza esplorativa, scaduta a maggio 2021, acquisendola da Malabu, societ\u00e0 alla quale il governo nigeriano aveva riconosciuto la piena titolarit\u00e0 della licenza a luglio del 2010. Shell ha pagato meno di Eni in quanto aveva gi\u00e0 investito circa 535 milioni di dollari per lo sviluppo del giacimento, durante le fasi precedenti in cui era stata proprietaria della licenza. <span style=\"font-weight: 400;\">\u00ab<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Nel luglio 2018 &#8211; precisa l\u2019ufficio stampa dell\u2019azienda petrolifera italiana &#8211; Eni presentava (secondo i tempi prescritti e nel pieno rispetto di tutti i termini di licenza) la richiesta di conversione alle autorit\u00e0 nigeriane di conversione della licenza da \u201cesplorativa\u201d a \u201cmineraria\u201d\u00bb. Il 14 settembre 2019, continua la nota, Eni ha iniziato un processo arbitrale presso la Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative a investimenti (ICSID) di Washington, Stati Uniti: la societ\u00e0 petrolifera di San Donato milanese contesta un comportamento abusivo del governo della Nigeria, il quale non ha tenuto bloccata la richiesta della licenza, senza nemmeno bocciarla. Di fatto, dice Eni, il governo ha impedito \u00ablo sviluppo e la conseguente messa in produzione della licenza\u00bb.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"left\">Il resolution agreement prevede che NAE, la controllata nigeriana di Eni, entri in un vecchio escrow agreement (accordo di garanzia) tra SNUD, una delle controllate di Shell, e il governo nigeriano: il deposito a garanzia numero 2. JP Morgan, scelta da Shell, \u00e8 la banca dove sia le compagnie petrolifere, sia il governo nigeriano hanno il loro conto deposito. La banca svolge il ruolo di garante terza del pagamento: schemi del genere sono molto utilizzati nei contratti internazionali, dove la presenza di giurisdizioni differenti potrebbe rendere pi\u00f9 difficile risolvere contenziosi.<\/p>\n<\/div>\n    <\/section>\n\n<section>\n            <div class=\"lg:text-36 text-30 texgyreheros-cn-regular uppercase\"><p align=\"left\">I soldi da Londra alla Nigeria<\/p>\n<\/div>\n    <\/section>\n\n\n<div class=\"pb-8 desktop-display\">\n<script src=\"\/\/my.visme.co\/visme-embed.js\"><\/script><div class=\"visme_d\" data-url=\"ojy0jxx1-oplpapers-transazioni\" data-w=\"830\" data-h=\"435\" data-domain=\"my\"><\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"py-8 mobile-display\">\n<script src=\"\/\/my.visme.co\/visme-embed.js\"><\/script><div class=\"visme_d\" data-url=\"dmye8vpv-oplapers-transazioni-mobile\" data-w=\"480\" data-h=\"464\" data-domain=\"my\"><\/div>\n<\/div>\n\n\n<section>\n            <div class=\"underline-a lg:text-22 text-19\"><p align=\"left\">Il problema principale, per\u00f2, era trovare il modo di compensare Malabu per la cessione della licenza Opl 245. Il pagamento \u00e8 previsto ma al di fuori del resolution agreement, dove la societ\u00e0 tanto discussa non \u00e8 nominata tra le parti che si accordano. Tuttavia era gi\u00e0 stato stabilito con il governo che un pagamento a suo favore ci sarebbe stato. Affinch\u00e9 il denaro arrivasse a destinazione, a <a href=\"https:\/\/aleph.occrp.org\/entities\/63102485.6cb94951569cf6e45a87ecb7d74e4629586aba74\">dicembre 2010<\/a> la societ\u00e0 nigeriana aveva stipulato il primo accordo di garanzia con la societ\u00e0 di diritto canadese Petrol Service Co. Ltd. Quest\u2019ultima avrebbe dovuto fare da garante terzo per il denaro che NAE doveva versare a Malabu.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"left\">Proprietario della Petrol Service Co. Ltd, chiusa poi a pochi mesi di distanza, era il vice console onorario dell\u2019Italia a Port Harcourt, Gianfranco Falcioni. L\u2019accordo di dicembre 2010 \u00e8 stato poi corretto il 19 aprile 2011: lo schema era stato infatti messo in discussione da una nuova causa in Nigeria circa la reale propriet\u00e0 di Malabu, causa che non si \u00e8 ancora chiusa. Nel lasso di tempo tra le due versioni dell\u2019accordo di garanzia ci sono stati serrati negoziati in cui le compagnie petrolifere hanno discusso direttamente con il ministro della giustizia dell\u2019epoca, Mohammed Adoke Bello, uno degli artefici dell\u2019accordo conclusivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"left\">Tra il 24 e il 25 maggio 2011 i soldi sono finalmente arrivati al conto dello Stato nigeriano acceso presso la banca JP Morgan. Lo stesso 25 maggio il ministro delle finanze nigeriano dell\u2019epoca ha disposto che l\u2019intera cifra &#8211; 1,092 miliardi di dollari &#8211; venisse girata alla Malabu attraverso la Petrol Service. Quest\u2019ultima si appoggiava alla Banca Svizzera Italiana, mentre Malabu avrebbe incassato su un conto della banca libanese Misr Liban Sarl.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"left\">Il trasferimento di competenza della Banca Svizzera Italiana \u00e8 stato rigettato perch\u00e9 la stessa banca temeva che il beneficiario ultimo dell\u2019operazione fosse il pregiudicato Dan Etete. La condanna per riciclaggio del 2006 stabilita da una corte francese lo rendeva un soggetto con il quale la banca non poteva trattare in osservanza al proprio regolamento antiriciclaggio. Stesso esito quando il 4 agosto 2011 801 milioni di dollari &#8211; i denari liberi da contenziosi giudiziari &#8211; sono stati indirizzati direttamente al conto libanese di Malabu, senza passare dal garante Petrol Service. Anche in questo caso sono scattate le allerte dell\u2019antiriciclaggio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"left\">Sempre il 4 agosto 2011, a seguito della pubblicazione di un ordine di sequestro globale emesso dal giudice inglese Griffith Williams, sono stati congelati dalle autorit\u00e0 inglesi 215 milioni di dollari sugli 1,092 miliardi su richiesta di uno degli intermediari della trattativa, Emeka Obi. Si trattava della sua parcella per la consulenza a Malabu, reclamava Obi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"left\">Il 16 agosto 2011 il ministro del Tesoro nigeriano dell\u2019epoca ha poi chiesto a JP Morgan di versare 401 mila dollari a un conto della First Bank of Nigeria e altri 400 mila dollari a un conto della Keystone Bank Nigeria. Entrambi erano intestati alla Malabu Oil and Gas. Nell\u2019ipotesi perseguita dalla pubblica accusa a Milano, entrambi sono riconducibili solo a Dan Etete, mentre il tribunale, nelle motivazioni, sostiene che una spiegazione possibile della \u201cscissione\u201d sia dovuta al fatto che una parte \u00e8 destinata ad altri soci della societ\u00e0 nigeriana, riconducibili all\u2019ex dittatore Sani Abacha. Questo schema porter\u00e0, il 24 agosto 2011, 801 milioni di dollari da Londra alla Nigeria.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"left\">Il fiume di trasferimenti, per\u00f2, non \u00e8 ancora concluso. Altri 74 milioni di dollari sono stati recapitati al conto Keystone di Malabu solo il 30 agosto 2013. \u00c8 infatti in quel momento che si \u00e8 chiuso in via definitiva il contenzioso giudiziario tra una societ\u00e0 che ha fatto da consulente a Energy Venture Partners (Evp) &#8211; questa, come detto, aveva gi\u00e0 invocato il congelamento di 215 milioni di dollari a Londra &#8211; e Malabu. Questo ulteriore congelamento era stato disposto negli Stati Uniti. <span style=\"font-weight: 400;\">Nel 2014<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">,<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> sorprendentemente<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">,<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> il giudice inglese <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">d\u00e0<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> ragion<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">e<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> a Obi e gli riconosce una parcella di 110 milioni di dollari, che l\u2019intermediario sposta subito in Svizzera.<\/span> Ma a quel punto interviene la Procura di Milano e con due rogatorie internazionali blocca la rimanenza dei soldi su Londra e quelli ricevuti da Obi. Alla fine, a seguito della sentenza di assoluzione in appello dello scorso giugno, \u00e8 possibile che i due intermediari giudicati in abbreviato, Emeka Obi e Gianluca Di Nardo, ottengano un definitivo scongelamento dei loro beni.<\/p>\n<\/div>\n    <\/section>\n\n<section>\n            <div class=\"lg:text-36 text-30 texgyreheros-cn-regular uppercase\"><p align=\"left\">Le contestazioni della Nigeria e il ruolo di Mohammed Adoke Bello<\/p>\n<\/div>\n    <\/section>\n\n<section>\n            <div class=\"underline-a lg:text-22 text-19\"><p align=\"left\">Secondo la Nigeria, la normale prassi di \u201cKnow your client\u201d (KYC) &#8211; una verifica dei requisiti di idoneit\u00e0 dei propri clienti, in gergo la cosiddetta \u201cadeguata verifica\u201d della clientela &#8211; \u00e8 stata almeno parzialmente effettuata dopo che i primi pagamenti erano gi\u00e0 stati effettuati. A questo si aggiungono altre contestazioni proprio in merito all\u2019intestazione del deposito. JP Morgan infatti ha intestato il deposito al governo della Nigeria, quando invece \u00e8 lo Stato il vero titolare. I documenti a cui si riferisce il governo nigeriano nella sua causa non fanno parte del fascicolo del processo milanese di Opl 245 perch\u00e9 trasmessi, si legge nelle motivazioni della sentenza di primo grado, \u00abal di fuori di ogni procedura di rogatoria dall\u2019autorit\u00e0 della Gran Bretagna a soli fini investigativi\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"left\">Sono state invece depositate a processo le segnalazioni di operazione sospetta (Sar), sei tra il giugno del 2011 e l\u2019agosto del 2013. Le Sar sono segnalazioni di operazioni che presentano profili di rischio che un professionista che intermedia pagamenti &#8211; come ad esempio una banca &#8211; \u00e8 costretto a condividere con l\u2019ufficio che si occupa di riciclaggio nel proprio Paese. Nel caso della Gran Bretagna, l\u2019agenzia preposta \u00e8 la Soca, che si occupa di criminalit\u00e0 organizzata. A seguito del primo diniego del trasferimento bancario verso Petrol Service (31 maggio 2011), JP Morgan si \u00e8 rivolta alla Soca per chiedere l\u2019autorizzazione a effettuare il pagamento per sei volte e sei volte ha ricevuto il via libera. Sebbene questo significhi, in sostanza, che JP Morgan non ha commesso reati di riciclaggio secondo la legge inglese, la banca resta passibile di sanzioni o condanne per altri reati, come ad esempio la corruzione internazionale, nel caso in cui venisse accertato. JP Morgan in effetti non \u00e8 sottoposta a procedimenti penali, non \u00e8 accusata di aver commesso corruzione o riciclaggio e la sola pendenza che ha in corso \u00e8 quella civile con il governo della Nigeria.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"left\">Nell\u2019udienza del 20 gennaio 2021 a Milano il procuratore Fabio De Pasquale ha ottenuto il deposito due email. La prima, del 23 giugno 2011, \u00e8 tra due manager di JP Morgan. Secondo quanto si legge nello scambio, lo scopo \u00e8 \u00abricontrollare i rischi legali se andassimo avanti con il pagamento come richiesto\u00bb. Dal punto di vista del pubblico ministero, \u00e8 importante in quanto dimostrerebbe una certa preoccupazione per le possibili conseguenze dell\u2019approvazione del pagamento. La seconda email \u00e8 precedente di due giorni: 21 giugno 2011. L\u2019indirizzo del mittente \u00e8 <a href=\"mailto:agrouproperties@yahoo.com\">agrouproperties@yahoo.com<\/a>. A Group properties Ltd \u00e8 anche il nome di una societ\u00e0 nigeriana riconducibile all\u2019imprenditore nigeriano Aliyu Abubakar che ha ricevuto 157mila dollari da Malabu, la cui posizione \u00e8 ancora pendente a Milano. Destinatario \u00e8 un manager di JP Morgan. Oggetto: \u00abBlocco 245 Malabu accordo di risoluzione\u00bb. Nel corpo della mail si legge: \u00abGentile signore, in allegato trova il documento per sua informazione e azione, se necessaria\u00bb. In calce la firma \u00e8 di Mohammed Adoke Bello, che in quella data non era ancora stato confermato ministro della giustizia, e quindi non era un pubblico ufficiale. Dal punto di vista della procura \u00e8 un altro elemento importante in quanto dimostra la vicinanza Adoke-Aliyu e il fatto che Adoke avesse passato dei documenti a JP Morgan da un\u2019email riconducibile al gruppo dell\u2019imprenditore imputato.<\/p>\n<\/div>\n    <\/section>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"featured_media":0,"template":"","class_list":["post-145","storie","type-storie","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/opl245papers.org\/it\/wp-json\/wp\/v2\/storie\/145","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/opl245papers.org\/it\/wp-json\/wp\/v2\/storie"}],"about":[{"href":"https:\/\/opl245papers.org\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/storie"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/opl245papers.org\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=145"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}